1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Lituania stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art53 · fonte su Normattiva