1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

  • a)La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
  • b)Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:
  • a)si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunita' e l'ex Unione Sovietica;
  • b)si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui societa' di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato;
  • c)vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;
  • d)aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Lituania e viceversa. 4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori. 5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonche', se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo. 7. Durante il periodo transitorio, la Lituania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui cio' favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. 8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art54 · fonte su Normattiva