1. Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 3, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
