1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Lituania elencati nei capitoli 25- 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in conformita' delle disposizioni di detto trattato.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art9 · fonte su Normattiva