1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, indicati negli articoli 16 e 17. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art9 · fonte su Normattiva