REGIONALE 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure: - scambi di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lituania per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunita'; - scambi di visite per esaminare la possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari o esperti; - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' povere, comprese le zone di frontiera; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
