REGIONALE 1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono prendere le seguenti misure: - scambi di informazioni delle autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale; - assistenza alla Repubblica slovacca per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunita' e la Repubblica slovacca e altre zone della Repubblica slovacca con forti disparita' regionali; - programmi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari o esperti; - assistenza tecnica; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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