[1]Articolo II

[2]Principi fondamentali

[3]1. Le Parti prendono misure coordinate per mantenere o ristabilire le specie di uccelli acquatici migratori in favorevoli condizioni di conservazione tal fine esse adottano, nei limiti della loro giurisdizione nazionale le misure stabilite all'Articolo III, nonche' i particolari provvedimenti previsti nel Piano di azione stabilito nell'Articolo IV del presente Accordo. 2. Nell'applicare le misure del paragrafo 1 precedente le Parti dovrebbero tener conto del principio di precauzione.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artii · fonte su Normattiva