[1]Articolo XI

[2]Incidenze dell'Accordo sulle convenzioni internazionali e le legislazioni

[3]1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale esistente. 2. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano il diritto delle Parti di mantenere o adottare misure piu' rigorose per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artxi · fonte su Normattiva