Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1960 al 22 dicembre 2008. 353 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonche' sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, con le seguenti modificazioni:

tolto: All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi: "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e' ridotta da lire 6000 a lire 3900 al quintale. Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360, e' ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione".

tolto: Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente: Art. 1-bis. - "Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica per uso commerciale, per i quali esiste lo obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, 6 concesso il rimborso di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di lire 600 per ogni quintale di gasolio. Non si fara' luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali 5 di benzina o di gasolio. Alle aziende petrolifere e' dovuto il rimborso differenziale sulle erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del 21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei prelievi. La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi dei due commi precedenti avverra' mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso. Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le modalita' di rimborso".

tolto: All'art. 2, terzo comma, sono sostituite le parole: "sesto giorno", con le parole: "quinto giorno".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-13;661~artunico · fonte del testo