La innovazione dei marchi per i quali, ai sensi della legislazione dei due Paesi, sono scaduti o scadranno i termini per la protezione nel periodo compreso dal 13 ottobre 1943 al 30 aprile 1953, puo' aver luogo COD effetto dalla scadenza del precedente periodo di validita' a condizione che il deposito della domanda di rinnovazione sia stato eseguito entro il 30 aprile 1953. La rinnovazione dei marchi italiani e germanici, registrati internazionalmente ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, ha effetto, nel territorio di ciascuna delle due Parti contraenti, dalla scadenza della normale durata dell'anzidetta registrazione internazionale, purche' la rinnovazione sia iscritta nel Registro internazionale entro il 30 aprile 1953.

Testo vigente dal 20 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;665~accordo-art6 · fonte del testo