Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Art. 7 — Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito
All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:
- a)se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile;
- b)se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
- c)in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilita', dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi»;
- c)al comma 2, lettera e), le parole: «entro il termine di cui all'articolo 226» sono soppresse;
- d)al comma 4, dopo le parole: «l'Ufficio» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilita',»;
- e)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', il pagamento dei diritti di deposito e' effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorita', e' ritenuta valida la data di presentazione».
Testo vigente dal 8 agosto 2023
