[1]CONVENZIONE TRA IL KENYA E L'ITALIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[3]Articolo 1. (Soggetti)

[4]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art1 · fonte su Normattiva