1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne il Kenya: (i) l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta kenyana");
  • b)per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno successivamente istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art2 · fonte su Normattiva