Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979
Art. 14 — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente:
- a)non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o
- b)non soggiorni nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' per un periodo o periodi che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attivita' esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
