1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da atleti qualora il soggiorno in detto Stato contraente sia finanziato interamente o essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un suo ente pubblico.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
