L'articolo 8 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata e' ridotta del 50 per cento. 3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazioni ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~protocollo-art3 · fonte su Normattiva