Il paragrafo 1 g) dell'articolo 3 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "g) l'espressione "autorita' competente" designa:

  • 1)per quanto concerne la Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante autorizzato;
  • 2)per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze".

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~protocollo-art2 · fonte su Normattiva