Il paragrafo 1 g) dell'articolo 3 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "g) l'espressione "autorita' competente" designa:
- 1)per quanto concerne la Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante autorizzato;
- 2)per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze".
Testo vigente dal 25 novembre 1981
