L'articolo 14 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili".
Testo vigente dal 25 novembre 1981
