L'articolo 17 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita', sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi, nel caso in cui il loro soggiorno in uno Stato contraente sia interamente o essenzialmente a carico di fondi pubblici dell'altro Stato contraente".
Testo vigente dal 25 novembre 1981
