[1]ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

[2]L'UNIONE EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, di seguito «gli Stati membri dell'Unione europea», L'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA? di seguito «gli Stati EFTA», di seguito denominati congiuntamente «le attuali Parti contraenti», e LA REPUBBLICA DI CROAZIA, Considerando che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso «il trattato di adesione») e' stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011; Considerando che, a norma dell'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunita', di diventare una Parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»); Considerando che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare Parte contraente dell'accordo SEE; Considerando che le modalita' e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e lo Stato richiedente, Hanno deciso di concludere il seguente accordo:

[4]1. La Repubblica di Croazia diventa Parte contraente dell'accordo SEE e viene in appresso denominata «nuova Parte contraente». 2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova Parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e secondo le modalita' e condizioni stabilite nel presente accordo. 3. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Testo vigente dal 29 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;68~accordo-art1 · fonte su Normattiva