Il Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi rimette, franco di spese, all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, entro due mesi dall'entrata in vigore della convenzione, la lista dei marchi di identificazione registrati e riconosciuti in Italia. L'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi rimette, franco di spese, entro due mesi dalla entrata in vigore della convezione, al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, la lista dei marchi ufficiali e la lista dei marchi di artefice svizzeri registrati e riconosciuti in Svizzera. Tutte le modificazioni che interverranno, rispettivamente, nelle liste di cui ai precedenti commi, saranno comunicate, nel piu' breve tempo, all'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art3 · fonte su Normattiva