I lavori italiani recanti, al momento della loro importazione in Svizzera, il marchio di identificazione non devono essere muniti del marchio di artefice e del marchio ufficiale menzionati, rispettivamente dagli articoli 9 e 15 della legge svizzera, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa. I lavori svizzeri recanti, al momento della loro importazione in Italia, il marchio di artefice e il marchio ufficiale non devono essere muniti del marchio di identificazione dell'importatore richiesto dall'art. 5 della legge italiana, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa.
Testo vigente dal 13 novembre 1973
