I lavori provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, a seguito di controllo dell'Amministrazione competente dell'altra Parte, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge di quest'ultima, sono respinti all'esportatore e segnalati al Servizio di controllo dei metalli preziosi dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art7 · fonte su Normattiva