I lavori provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, a seguito di controllo dell'Amministrazione competente dell'altra Parte, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge di quest'ultima, sono respinti all'esportatore e segnalati al Servizio di controllo dei metalli preziosi dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 13 novembre 1973
