[1]ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
[2]PREAMBOLO
[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, di seguito denominati le "Parti"; CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti; CONSIDERATO che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Argentina;
[4]HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
[5]ARTICOLO 1 Definizioni
[6]Ai fini del presente Accordo: - per "coproduzione cinematografica" s'intende un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore Argentino, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo; - per "coproduttore Italiano" s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografiche, cosi' come definite dalla normativa in vigore in Italia; - per "coproduttore Argentino" s'intende una o piu' imprese di produzione cinematografiche, cosi' come definite dalla normativa in vigore in Argentina; - le "autorita' competenti", responsabili dell'applicazione dell'Accordo, sono: * per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Direzione Generale per il Cinema; * per la Repubblica Argentina: l'Istituto Nazionale del Cinema e Arti Audiovisive (INCAA).
Testo vigente dal 10 aprile 2008
