[1]Allegati
[2]ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TURCA
[3]PREAMBOLO
[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito denominati le "Parti"; CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti; CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che. per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Turchia; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
[5]ARTICOLO 1 Definizioni
[6](1) Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritariamente nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di 'produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Testo vigente dal 31 agosto 2007
