[1]ARTICOLO XIV Esperti e funzionari di organizzazioni
[2]Sezione 20 Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Organizzazione, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.
Testo vigente dal 24 luglio 2019
