[1]1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE

  • a)Preambolo
  • i)Nell'elenco delle Parti contraenti, dopo la Repubblica francese e' aggiunto quanto segue: «LA REPUBBLICA DI CROAZIA,»
  • ii)prima di UNGHERIA sono soppressi i termini «LA REPUBBLICA DI»;
  • iii)prima di «MALTA» sono aggiunti i termini «LA REPUBBLICA DI»;
  • b)articolo 2:
  • i)la lettera f) e' soppressa.
  • ii)dopo la lettera e), e' aggiunto il testo seguente: «f) con "atto di adesione del 9 dicembre 2011" si intende l'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.»;
  • c)articolo 117: il testo dell'articolo 117 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38-bis, nell'addendum al protocollo 38-bis, nel protocollo 38-ter e nell'addendum al protocollo 38-ter.»;
  • d)articolo 129:
  • i)al paragrafo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.»;
  • ii)al paragrafo 1, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I testi degli atti cui e' fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.». 2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE
  • a)Il protocollo 4 relativo alle norme di origine e' modificato come segue:
  • i)l'allegato IV-bis (Testo della dichiarazione su fattura) e' modificato come segue:
  • aa)prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura e' inserito il testo seguente:

[2]"Versione croata

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

  • ii)l'allegato IV-ter (Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED) e' modificato come segue:
  • aa)prima della versione italiana del testo della dichiarazione su fattura EUR-MED e' inserito il testo seguente:

[4]"Versione croata

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

  • b)Al protocollo 38-ter e' aggiunto il testo seguente:

[6]«ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38-TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA

[8]1. Il protocollo 38-ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38-ter non si applica. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38-ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari. Articolo 2

[9]Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1º luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.»

  • c)Il testo del protocollo 44 e' sostituito dal seguente:

[10]«SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

[11]1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali e' fatto riferimento:

  • a)all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e
  • b)nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni. 2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.».

Testo vigente dal 29 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;68~accordo-art2 · fonte su Normattiva