[1]Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano

[2]La Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana: Tenuto presente l'art. 6, terzo comma, del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929; Considerata la necessita' per la Santa Sede di procedere ad un miglioramento e ad uno sviluppo dei suoi impianti radio, erigendo, a tal fine, due nuovi centri - l'uno trasmittente e l'altro ricevente - in modo da assicurare alla Santa Sede la possibilita' di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico; Attesa l'impossibilita' di costruire detti centri nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano; Riconosciuta la convenienza che le estensioni all'uopo prescelte nell'ambito delle aree di proprieta' della Santa Sede nelle localita' di Santa Maria di Galeria e di Castel Romano godono dei privilegi specificati agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense; Hanno nominato i loro Plenipotenziari:

[3]LA SANTA SEDE:

[4]S. E. Rev.ma Mons. Domenico TARDINI, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari;

[5]IL GOVERNO ITALIANO:

[6]S. E. il Marchese Dott. Antonio MELI LUPI DI SORAGNA TARASCONI, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede.

[7]Articolo primo.

[8]Godra' dei privilegi specificati negli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia tutta l'estensione che sara' destinata a sede del primo dei due nuove centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo articolo 3° del presente Atto - ed in quanto sara' adibita a tale uso - entro l'ambito massimo dell'area di proprieta' della Santa Sede e segnata in colore azzurro nella pianta allegata al presente Atto, avente la superficie di ettari 424.01.84 (ettari quattrocentoventiquattro, are una e centiare ottantaquattro), distinta nel Catasto di Roma alla mappa 124 nel foglio 29 coi numeri 1, 4/parte, 5/parte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, nel foglio 30 coi numeri 16 e 17 e nel foglio 31 coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6/parte, 8/parte, 9/parte, confinante con la strada Braccianese, con la strada di Cesano, con l'acquedotto Paolo, con la ferrovia Roma-Viterbo e con la tenuta di Santa Maria di Galeria del Pontificio Collegio Germanico-Ungarico.

Testo vigente dal 1 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;680~arti · fonte del testo