1. Le provvigioni provenienti da lino Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali provvigioni possono essere tassate nello Stato contraente dal quale esse provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce le provvigioni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare delle provvigioni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "provvigioni" designa i pagamenti fatti ad una persona per servizi da essa resi in qualita' di agente, ma non comprende i pagamenti fatti in corrispettivo di attivita' indipendenti di cui all'articolo 15 o di attivita' dipendenti di cui all'articolo 16. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario delle provvigioni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono le provvigioni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e le provvigioni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso le provvigioni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Le provvigioni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore delle provvigioni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo di pagare le provvigioni e tali provvigioni sono a carico della stabile organizzazione, le provvigioni stesse si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare delle provvigioni pagate, tenuto conto dei servizi per i quali sono pagate, eccede quello che sarebbe stato conveniente tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680~art13 · fonte su Normattiva