[1]di capitale

[2]1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 24 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo. 3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680~art14 · fonte su Normattiva