Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;680~art19 · fonte su Normattiva