[1]e sportivi
[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. I redditi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi residenti di uno Stato contraente realizzano in dipendenza di attivita' esercitate nell'altro Stato contraente nel quadro di scambi culturali previsti da accordi culturali conclusi tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente. 3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
