1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali o interne dello Stato di residenza, le autorita' competenti del detto Stato ne informano, al piu' presto possibile, l'Ufficio consolare e lo mettono al corrente delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico. Il funzionario consolare puo' prestare ogni aiuto alla nave, ai membri dell'equipaggio ed ai passeggeri, nonche' adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli puo' ugualmente rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza per chiedere loro di adottare tali misure. 2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a cio' autorizzata non e' in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, il funzionario consolare, in nome dell'armatore della nave, puo' adottare le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente ad un cittadino dello Stato di invio e proveniente dal carico di una nave dello Stato di invio o di uno Stato terzo che sara' stato trovato sulla costa o in prossimita' della costa dello Stato di residenza o trasportato in un porto della circoscrizione consolare. 4. Le autorita' competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per ogni misura da adottare in relazione alle avarie della nave. 5. La nave che ha subito una avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nel territorio dello Stato di residenza se non sono destinati all'uso o al consumo in detto Stato.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art45 · fonte su Normattiva