Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare puo' esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio dei loro equipaggi previste dalle leggi e regolamenti di detto Stato. Egli puo' ugualmente prestare assistenza agli aeromobili ed agli equipaggi suddetti. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione sono applicabili, per analogia, agli aeromobili di cui al precedente alinea, compatibilmente con le altre Convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
