Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1983 al 22 dicembre 2008. 204 parole tolte.
tolto: Il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali e' convertito in legge, con le seguenti modificazioni: All'articolo 3, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano l'indennita' annuale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, per l'anno 1984, salvo conguaglio in sede di liquidazione dell'indennita' relativa all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti di cui all'articolo 10, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Le tolleranze competono nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre del 1984 in misura pari rispettivamente ad un quarto dell'indennita' spettante per l'anno 1983. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. 2-ter. Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non puo' essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire"".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-12-09;681~artunico · fonte del testo