Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
3 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1982 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge, con le seguenti modificazioni: al secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: nel comune di Spoleto sono aggiunte le seguenti: ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500; l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: Il CIPI dovra' adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovra' essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-09-27;684~artunico · fonte del testo