Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania non siano entrati in vigore alla data dell'adesione, la Comunita' adotta le misure necessarie per consentire dall'adesione il mantenimento del livello prevalente di accesso dei prodotti originari dei suddetti Stati baltici al mercato finlandese.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art105 · fonte su Normattiva