1. Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato XII, conformemente a detto allegato ed alle condizioni in esso stabilite, non si applicano alla Svezia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette a revisione entro tale periodo, conformemente alle procedure comunitarie. Senza pregiudizio del risultato di tale revisione, alla fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 l'"acquis" comunitario si applichera' ai nuovi Stati membri alle stesse condizioni esistenti negli Stati membri attuali.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
