[1]1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, e' fissata come segue per specie e per zona

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]2. Le parti attribuite alla Svezia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Svezia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunita' di cui all'articolo 117 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Svezia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art121 · fonte su Normattiva