[1]1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, per popolazioni diverse da quelle attualmente gestite congiuntamente dall'Unione e dalla Norvegia e soggette a limitazioni di cattura, e' fissata come segue per specie e per zona:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]3. I quantitativi delle specie non soggette a limitazione dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione di catture, attribuiti all'Unione attuale nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario di licenze di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione attuale per le specie non regolamentate e non attribuite non puo' superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
