1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto geografico e dei tipi di pesca tradizionali, alle quali i quantitativi attribuiti in base agli articoli 44 e 47 possono essere utilizzati dalla Norvegia nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale e dall'Unione attuale nelle acque della Norvegia, rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
