Fino al 1 gennaio 1996 la Repubblica d'Austria puo' mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
