L'articolo 76 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria, nonche' ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE; - alla quarta Convenzione ACP-CEE, firmata il 15 dicembre 1989; - ad altri accordi analoghi eventualmente conclusi prima dell'adesione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art77 · fonte su Normattiva