1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 77. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art76 · fonte su Normattiva