1. Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nella sua composizione attuale sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
