[1]1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Finlandia, a' fissata come segue per specie e per zona:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]2. Le parti attribuite alla Finlandia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. Fino al momento dell'applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca ed entro il 31 dicembre 1997, nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale di cui all'articolo 91 i livelli di sforzo di pesca dei pescherecci della Finlandia sulle specie non regolamentate e non attribuite non possono essere superiori a quelli raggiunti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art94 · fonte su Normattiva