1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilita' della candidatura. 2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato puo' presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~prot-n-8-allegato-art10 · fonte su Normattiva