1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato aderente di residenza qualora ne abbia espresso la volonta'. 2. Se netto Stato aderente di residenza il voto e' obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volonta'.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~prot-n-8-allegato-art7 · fonte su Normattiva