1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volonta' di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. 2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:

  • a)cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza.
  • b)eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di qualsiasi altro Stato membro nelle cui liste elettorali e' stato iscritto da ultimo e
  • c)che non ha esercitato il diritto di voto in nessuno degli Stati membri nelle elezioni del 1994. 3. Inoltre, lo Stato aderente di residenza puo' esigere che l'elettore comunitario:
  • a)precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non e' decaduto dal diritto di voto nello Stato membro d'origine,
  • b)presenti un nocumento di identita' valido e
  • c)indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro. 4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finche' non chiedono la cancellazione o finche' non sono cancellati d'ufficio in quanto sono venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~prot-n-8-allegato-art8 · fonte su Normattiva